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Funzioni e prerogative del Presidente

Di particolare rilievo il ruolo e i poteri del Presidente dell'Assemblea, sia alla luce del dato normativo vigente che con riguardo alla tradizione parlamentare italiana, cui l'Assemblea siciliana ha sempre fatto e continua a fare riferimento.

Si può, innanzitutto, rilevare che la figura del Presidente dell'ARS è organo di rilevanza costituzionale, non solo e non tanto perché lo Statuto speciale, all'art. 4, ne prevede la presenza in seno all'organizzazione interna dell'Assemblea quanto piuttosto perché lo stesso, all'art. 11, gli conferisce il fondamentale potere di convocare l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria (su richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati).

Nel tempo, ha assunto (a somiglianza di quanto avvenuto per i Presidenti di Camera e Senato) una notevole proiezione esterna, giacché la legislazione ordinaria gli ha attribuito competenze che travalicano l'ambito parlamentare.

Tuttavia, se è vero che tali funzioni esulano dalla materia parlamentare, è altrettanto vero che le stesse trovano la loro ratio nella posizione di terzietà e di indipendenza che il nostro ordinamento riconosce alla figura di Presidente di Assemblea parlamentare.

Il suo ruolo tradizionale di arbitro imparziale della dialettica parlamentare va evolvendosi in quello di garante attivo della funzionalità del Parlamento siciliano nel nuovo assetto istituzionale.

L'art. 7 del Regolamento interno dell'ARS detta la disciplina generale delle attribuzioni presidenziali. Il complesso di tali poteri è classificabile in cinque grandi categorie:

Di rappresentanza

Vi rientra tanto la rappresentanza di tipo "istituzionale", nel senso che il Presidente dell'Assemblea è portatore non solo della volontà del collegio che lo ha eletto, ma anche delle istanze che ne derivano nell'ambito dell'organizzazione regionale, quanto la rappresentanza legale, ivi compresa la legittimazione a stare in giudizio.

Di attivazione e di impulso

Vi rientrano gli atti propulsivi della dinamica parlamentare, come, ad esempio, le convocazioni (dell'Aula, delle Commissioni per l'insediamento, dei Gruppi per la prima riunione ecc..) ovvero l'assegnazione dei disegni di legge e degli altri atti alle Commissioni competenti.

Di nomina

Spetta al Presidente scegliere i componenti delle Commissioni dallo stesso presiedute (Commissione per il Regolamento, Commissione per la verifica dei poteri) ovvero degli organi la cui nomina sia di sua pertinenza o gli venga deferita (Commissione per la vigilanza sulla biblioteca, Commissioni speciali, Comitato per la qualità della legislazione, ecc.).
Nell'esercizio di tale potere il Presidente gode di ampia discrezionalità, ma deve, comunque, aver cura di rispettare il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.

Di direzione e di organizzazione dei lavori

È questo il nucleo centrale delle attribuzioni presidenziali, perché attiene alle regole e modalità di funzionamento dell'intero sistema parlamentare.
In questo ambito va collocato il compito di interpretazione e applicazione del regolamento e delle consuetudini parlamentari. E' questo un potere ampiamente discrezionale, "pressoché assoluto"; compete, infatti, esclusivamente al Presidente.
Ugualmente inappellabile è il giudizio del Presidente sulla ricevibilità-ammissibilità-procedibilità-proponibilità dei testi presentati ed, in genere, di tutti gli atti parlamentari (disegni di legge, emendamenti, atti ispettivi e politici, ecc…).
Al fine di programmare l'attività parlamentare il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo, la quale discute su programmi e calendari dallo stesso redatti.
Qualora la Conferenza non trovi un accordo spetta al Presidente formulare agende di lavori a carattere provvisorio che vengono comunicate all'Assemblea.
La tutela dell'ordine delle sedute e nel Palazzo è riservata al Presidente. Per tale finalità egli dispone di ampi poteri disciplinari e di polizia interna.
Al deputato che turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti il Presidente, dopo un secondo richiamo all'ordine, può comminare l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura.
Si ricorda, inoltre, che la forza pubblica non può entrare nella sede dell'Assemblea (Aula, locali riservati ai deputati e uffici) se non per ordine del Presidente o, comunque, soltanto su sua richiesta.

Di controllo e di esternazione

È compito del Presidente vigilare sulla regolarità formale (ossia sul rispetto di termini e procedure) dei procedimenti parlamentari (in qualsiasi sede essi si svolgano) e di comunicarne all'esterno, ove ciò sia richiesto, gli atti conclusivi.
Adesso, mutata la forma di governo con l'elezione diretta del Presidente della Regione e con l'introduzione di un meccanismo elettorale diretto ad assicurare la stabilità dell'esecutivo, si pone l'esigenza che l'ufficio presidenziale, ferma restando la sua posizione di imparzialità, si collochi come soggetto attivo nel nuovo assetto istituzionale.
Onde evitare il rischio che l'ARS si trasformi in una camera di ratifica di decisioni prese altrove (problema, questo, comune a tutte le Assemblee parlamentari), è giocoforza che la Presidenza, da un lato, si renda garante dell'esercizio delle funzioni parlamentari (specie di quella conoscitiva e di controllo). Dall'altro potrà ricorrere al potere di esternazione, denunciando alla pubblica opinione chi, e perché, all'interno o all'esterno del Palazzo, frena sul funzionamento del Parlamento.

Infine alle competenze del Presidente dell'Ars la legge regionale n. 44 del 1996 ha aggiunto la presidenza, e la rappresentanza, della Fondazione Federico II. La Fondazione, ente di diritto privato, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta nel 1997 con decreto del Presidente della Regione siciliana, ha il compito di promuovere "la più ampia conoscenza e la diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia".