Vai al menu principale Vai al contenuto Torna su

Ex Dipendenti - Statuto e organi

Sala Pompeiana

Statuto

COSTITUZIONE, SCOPI, COMPONENTI

 

Art. 1) –      È costituita in Palermo, con sede attuale in Palermo, Via Camillo Cavour, n. 70, l’ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (1) – con capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi scopi nonché di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono. 

Art. 2) –      L’Associazione è apolitica, autonoma e senza alcun fine di lucro o speculativo. 

Art. 3) –      Precipuo scopo dell’Associazione è quello di curare e tenere i necessari contatti fra gli associati ed i competenti organi dell’Assemblea Regionale Siciliana per la tutela dei diritti e degli interessi degli associati stessi e quindi per il rispetto, l’applicazione ed osservanza delle norme, disposizioni e condizioni cui si sono informati i provvedimenti di collocamento a riposo.

Art. 4) –     L’Associazione assiste moralmente ed agevola gli associati nello svolgimento e trattazione delle conseguenti pratiche e può promuovere inoltre iniziative di carattere ricreativo e culturale.

Art. 5) –        Può far parte dell’Associazione soltanto il personale collocato a riposo dall’Assemblea Regionale Siciliana ed i suoi superstiti con diritto a percepire dall’Assemblea stessa una pensione diretta, indiretta o di reversibilità.  

Art. 6) –        Per essere ammessi all’Associazione occorre rivolgere specificata e documentata domanda al Consiglio direttivo, con l’esplicito obbligo di osservare lealmente le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti. 

Art. 7) –        La qualità di associato si acquista ad avvenuta accettazione della domanda ed alla conseguente ottemperanza degli adempimenti cui è stata condizionata l’accettazione della domanda stessa. 

Art.  8) –       È dovere dell’associato di comunicare tempestivamente ogni cambiamento di abitazione e di residenza. 

Art. 9) –     Gli associati riceveranno una tessera personale di riconoscimento, il cui tipo sarà stabilito dal Consiglio direttivo. 

Art. 10) –      La qualità di associato si perde automaticamente con la cessazione della pensione o per dimissioni. 

Art. 11) –     Gli associati devono osservare le disposizioni statutarie e regolamentari e collaborare efficacemente all’incremento dell’Associazione. 

                  L’associato che compia azioni che comunque possano pregiudicare gli interessi morali e materiali ed il prestigio dell’Associazione o fomenta dissidi o disordini tra gli associati o comunque non adempia i doveri derivanti dalla qualità di associato, è passibile di espulsione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 12) –      Sono organi dell’Associazione: 

l’assemblea degli associati; 

il consiglio direttivo (2); 

il collegio dei sindaci; 

il collegio dei probiviri. 

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

Art. 13) –      L’Assemblea degli associati è convocata in linea ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’elezione delle cariche sociali e per l’approvazione del rendiconto della gestione. 
L’Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. 

Art. 14) –      La convocazione dell’Assemblea viene fatta mediante avviso personale almeno cinque giorni prima con la indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
L’avviso, oltre la data, l’ora ed il luogo della prima convocazione, dovrà contenere dette indicazioni per l’eventuale seconda convocazione che, comunque, non potrà avvenire prima del giorno successivo. 

Art. 15) –      Le decisioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. 
In seconda convocazione le decisioni sono valide sempre a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Art. 16) –      Per apportare modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto è sempre necessaria la presenza della metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. 

Art. 17) –      Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 18) –      L’associato può farsi rappresentare con delega scritta sull’avviso di convocazione solo per fondati motivi di salute o per eccezionali e plausibili ragioni che impediscano il personale intervento. 

Art. 19) –      Ogni associato non può ricevere più di una delega. 
Non sono ammesse e quindi non sono ritenute valide le deleghe ai componenti il Consiglio direttivo. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 20) –      Il Consiglio direttivo è composto di sette membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea degli associati e scelti uno per ciascuna delle categorie dei funzionari, degli impiegati di concetto, degli impiegati d’ordine, dei subalterni e di coloro che godono di pensione indiretta o di reversibilità, mentre per gli altri due componenti la scelta potrà cadere liberamente su qualsiasi categoria del personale (3) (5).  

Art. 21) –      Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed un segretario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal Consigliere più anziano di età. 
Essi redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni dei quali gli associati possono prendere visione e richiedere copia dopo tre giorni dalla data delle riunioni. 

Art. 21bis) –  Il Consiglio direttivo designa inoltre due dei suoi componenti quali rappresentanti dell’Associazione in seno al sindacato dipendenti A.R.S. 
Detti rappresentanti parteciperanno alle riunioni del direttivo del Sindacato e riferiranno poi costantemente al Consiglio direttivo sui lavori del Sindacato agendo conformemente alle decisioni concordate dal Consiglio direttivo (4). 

Art. 22) –      Il Consiglio direttivo oltre a potere stabilire a carico degli associati una quota mensile o annuale per le spese di amministrazione, ove sia ritenuto necessario e opportuno ha la facoltà, salvo le norme di legge e del presente Statuto, di compilare e fare eseguire regolamenti interni per il migliore andamento e funzionamento dell’Associazione. 

Art. 23) –      Eventuali impugnative delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo devono essere inoltrate entro e non oltre i trenta giorni dalla data delle decisioni stesse. 

Art. 24) –      Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, ne firma gli atti e la corrispondenza, presiede le riunioni degli associati e del Consiglio direttivo, esegue le loro decisioni, provvede alle convocazioni e cura tutti i rapporti conseguenti allo scopo dell’Associazione. 

 

COLLEGIO SINDACALE

 

. Art. 25) –    l Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, anch’essi eletti ogni tre anni dall’Assemblea degli associati (5). 
Essi sono chiamati ad esprimere pareri sulle decisioni del Consiglio direttivo alle cui sedute, pertanto, devono partecipare ed a controllare l’andamento della gestione

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 26) –      Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri pure eletti ogni tre anni dall’Assemblea degli associati (5). 
Essi giudicano senza vincolo di forme procedurali ed inappellabilmente sulle questioni che possono insorgere tra gli associati e tra questi e l’Associazione. 

Art. 27) –      Le elezioni per il rinnovo o la conferma degli organi sociali indicati alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 12 si svolgono ogni tre anni (5) (6). 

Art. 28) –      Le cariche sociali sono a titolo completamente gratuito. 

Art. 29) –      Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge attinenti la materia. 

 

Soci fondatori e firmatari dello statuto originario: 

F.to: 
– Volpe Ignazio 
– Alfredo Sorce 
– Carlo Cheli 
– Maria Di Martino 
– Albanese Pietro 
– Ajosa Pasquale 
– Giacomo Giacomazzi 
– Francesca Paola Casano 
– Edoardo Perini Pimazzoni 
– Cusimano Leonardo 
– Luigi Tinaglia 
– Ernesto Viola 
– Aldo Russo 
– Cusimano  Antonino 
– Bonomo Carmelo 
– Catania Salvatore. 

Dott. Oscar Marsala, Notaro. 

 

Statuto originariamente registrato al n. 10775 in Palermo, addì 16.1.1964. 

Il Direttore 

F.to Carmona 

^^^^^^^^^^ 

 

 

(1)  Denominazione modificata con deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata  nella seduta del 24 giugno 2010. 

(2)  Denominazione modificata con deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata nella seduta del 7 giugno 2013. 

(3)  La norma è stata modificata con deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata nella seduta del 28 aprile 1975. 

(4)  La norma è stata introdotta con deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata nella seduta del 28 aprile 1975. 

(5)  Durata in carica modificata da due a tre anni a seguito di deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata nella seduta del 29 ottobre 2025 

(6)  La norma è stata modificata con deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata nella seduta del 22 giugno 2011 

 

Organi Statutari

  • Presidente Emerito

    Dr. Andrea Spica Russotto

  • Presidente

    Dr. Eugenio Consoli

  • Segretario

    Rag. Aldo Pascucci

  • Consiglio Direttivo

    Dr. Carlo Tramontana
    Dr. Luigi Mellina
    Ing. Umberto Garofalo
    Sig. Francesco Buffa
    Cav. Antonio Boccadutri

  • Collegio dei Sindaci:

  • Effettivi

    Dr.ssa Silvana Tuccio
    Dr. Ignazio Margiotta
    Dott. Salvatore Longo

  • Supplenti

    Dr. Rosario Amato
    Sig. Michele Natoli

  • Collegio dei Probiviri

    Dr. Francesco Cangialosi
    Dott. Luciano Caponetti
    Sig.ra Gaetana Chianello

  • Segreteria

    Rag. Paolo Troia

  • Sede

    Via Camillo Cavour, 70 - 90133 Palermo
    Tel. e fax 091/320393
    email: exdipendenti@ars.sicilia.it
    Pec: exdipendentiars@pec.it